Art. 2.
(Definizioni).

      1. Ai fini della presente legge si intende per:

          a) «operatore telefonico»: il gestore di rete di telecomunicazione e il fornitore di servizi INTERNET;

          b) «INTERNET service provider»: la struttura o l'organizzazione che offre all'utente l'accesso a INTERNET con i relativi servizi;

          c) «rete broadband»: la rete di comunicazione che consente la trasmissione simultanea dei dati per aumentarne l'effettiva velocità di trasmissione;

          d) «client»: i computer dotati di memoria e di capacità di elaborazione locale che utilizzano le risorse messe a disposizione dai server.

 

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