1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) «operatore telefonico»: il gestore di rete di telecomunicazione e il fornitore di servizi INTERNET;
b) «INTERNET service provider»: la struttura o l'organizzazione che offre all'utente l'accesso a INTERNET con i relativi servizi;
c) «rete broadband»: la rete di comunicazione che consente la trasmissione simultanea dei dati per aumentarne l'effettiva velocità di trasmissione;
d) «client»: i computer dotati di memoria e di capacità di elaborazione locale che utilizzano le risorse messe a disposizione dai server.